CREDITO D’IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO (SPESE ESERCIZIO 2016) – scadenza 31/12/2020

Il credito d’imposta spetta nell’importo massimo annuale di 20 milioni di euro (5 milioni per gli esercizi anteriori al 2017), a condizione che la spesa complessiva per investimenti in attività di ricerca e sviluppo per ogni periodo d’imposta per cui si intende fruire del beneficio:

  1. ammonti almeno a 30.000 euro
  2. ecceda la media degli investimenti della medesima natura realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti al 2015, quindi negli anni 2012, 2013, 2014 (in ipotesi di coincidenza del periodo d’imposta con l’anno solare).

Il beneficio è riconosciuto nella misura del 50% per tutte le tipologie di spese incrementali ammissibili, realizzate a partire dal 1 gennaio 2017.

Per i costi sostenuti nel corso degli esercizi 2015 e 2016 invece, il beneficio è riconosciuto nella misura del:

– 50% della spesa incrementale relativa al personale altamente qualificato e alla ricerca commissionata a terzi;

– 25% della spesa incrementale per le quote di ammortamento di strumenti/attrezzature, per le competenze tecniche e per il personale non altamente qualificato.

BENEFICIARI : Tutte le imprese, il credito di imposta spetta anche alle imprese di recente o nuova costituzione.

SPESE AMMISSIBILI :

Ai fini dell’agevolazione sono considerate attività di ricerca e sviluppo:

– i lavori sperimentali o teorici finalizzati principalmente all’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;

– la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento di quelli esistenti ovvero per creare componenti di sistemi complessi necessari per la ricerca industriale;

– l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo di conoscenze e capacità esistenti scientifiche, tecnologiche e commerciali al fine di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati, o migliorati;

– la produzione e il collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non sano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

 

E’ agevolabile anche il costo per la realizzazione di un prototipo quando lo stesso è necessariamente il prodotto commerciale finale e il costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.

I costi sono ammissibili secondo il principio della competenza di cui all’art.109 del Tuir e solo se sono direttamente connessi con l’attività di ricerca e sviluppo; a tal fine sono individuate le seguenti tipologie di costi:

  1. Personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, sia in qualità di dipendente dell’impresa (con esclusione del personale addetto a mansioni amministrative, contabili e commerciali) sia come collaboratore dell’impresa ma a condizione che l’attività venga svolta presso i locali dell’impresa stessa.
  2. Quote di ammortamento relative agli strumenti e attrezzature acquistati, , in rapporto all’effettivo impiego nelle attività di ricerca e sviluppo, e con un costo unitario non inferiore a euro 2.000 al netto dell’IVA.
  3. Spese relative alla ricerca commissionata a università, enti di ricerca e organismi equiparati nonché a altri soggetti comprese le start up innovative (sono esclusi i costi relativi a attività commissionate a società appartenenti allo stesso gruppo).
  4. Spese per competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà di vegetali.