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Iva per cassa
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L'emanazione del decreto attuativo dell'articolo 7 del Dl 185/2008 costituisce l'ultimo tassello che si attendeva per la piena operatività del tanto annunciato meccanismo dell'Iva per cassa (per la piena operatività occorrerà aspettare la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale). Quello che risulta chiaro dalle premesse al decreto stesso è che non bisognerà attendere l'autorizzazione di Bruxelles, in quanto la Commissione Europea Direzione generale Taxud con la nota 24280 del 16 marzo scorso ha chiarito che già l'articolo 66 della direttiva 2006/112/CE consente agli Stati membri di introdurre nei propri ordinamenti regole che prevedano, per specifiche operazioni, l'esigibilità differita dell'imposta.
Va ricordato che interessati al beneficio saranno solo i contribuenti, esercenti attività d'impresa, arte e professione che nell'anno solare precedente hanno realizzato, o in caso di inizio di attività, prevedano di realizzare un volume d'affari non superiore a 200.000 euro (che dovranno indicare in fattura di avvalersi di questo meccanismo). L'articolo 1, comma 4, del decreto chiarisce che il meccanismo dell'esigibilità differita cessa al momento del superamento del limite. Pertanto, il contribuente dovrà monitorare l'evoluzione del proprio volume d'affari e non potrà più emettere fatture a Iva a esigibilità differita per le operazioni successive al superamento del limite. La relazione illustrativa del provvedimento sottolinea a questo proposito che il regime, però, non varia in relazione alle fatture già emesse, che saranno trattate ancora con il meccanismo dell'Iva a esigibilità differita.
Il decreto ripercorre in dettaglio gli obblighi che sono in capo al cedente e al prestatore, nonché al cessionario e al committente. Per il cedente/prestatore l'operazione concorre alla formazione del volume d'affari del periodo d'imposta in cui l'operazione si considera effettuata, a prescindere dal momento in cui l'Iva diviene esigibile. Analoga disposizione è prevista per la determinazione del pro rata di detraibilità.
Il meccanismo dell'Iva per cassa determina che l'imposta diviene esigibile solo al momento del pagamento da parte del committente/cessionario del corrispettivo dovuto ovvero decorso un anno dall'effettuazione dell'operazione, a meno che, prima del decorso del predetto termine, il cessionario/committente non sia assoggettato a procedure concorsuali o esecutive. Queste regole comportano delle conseguenze particolari e onerose sia per il cedente/prestatore che per il cessionario/committente.
In particolare, in caso di pagamento parziale del corrispettivo l'Iva diverrà esigibile solo in proporzione al pagamento effettuato. Pertanto, i contribuenti dovranno, in riferimento ai singoli pagamenti, riconciliare gli stessi con le relative fatture per versare ovvero detrarre la quota parte di Iva corrispondente alla percentuale pagata. Inoltre, nel caso in cui, trascorso un anno, una cessione o prestazione di servizio non risulti pagata dl'Iva diviene integralmente esigibile e i cedenti/prestatori dovranno calcolare l'imposta a debito entro la liquidazione trimestrale o mensile successiva al verificarsi della specifica condizione.
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