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Licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo – D.L. 14.08.2020 n. 104

decreto agosto

Ai datori di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, che non abbiano integralmente fruito dei nuovi trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero del nuovo esonero dal versamento dei contributi previdenziali, resta precluso la facoltà di recedere dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 L. 604/1966 (licenziamento per motivi economici-organizzativi).

Le preclusioni e le sospensioni non si applicano nelle ipotesi di:

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