Assegno nucleo Familiare o A.N.F. per gli iscritti alla gestione separata

FONTI:

 

  • 59, c. 16, L. 449/97;
  • 80, c. 12, L. 388/2000; 
  • DM 4 aprile 2002;
  • INPS 29 luglio 2002 n. 138; 
  • INPS 5 settembre 2002 n. 138 bis

 

I collaboratori iscritti alla Gestione separata hanno diritto all’ANF quando la somma dei redditi derivanti dalle attività di Co.co.co. è almeno pari al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare.
In caso di nucleo familiare a composizione reddituale mista, il collaboratore ha diritto all’ANF se il reddito costituito dalla somma dei redditi derivanti da lavoro dipendente e da lavoro parasubordinato è pari ad almeno il 70% del reddito complessivo del nucleo familiare (art. 5 DM 4 aprile 2002). Il requisito percentuale può essere raggiunto indipendentemente dal valore degli addendi. Di conseguenza, il collaboratore ha diritto all’ANF anche se il 70% del reddito complessivo deriva esclusivamente da lavoro dipendente ed il reddito derivante da attività parasubordinata è nullo. Infine, il diritto all’ANF viene riconosciuto quando nell’anno di riferimento il reddito di qualsiasi natura del nucleo del richiedente è uguale a zero o risultano solo redditi negativi (Circ. INPS 16 febbraio 2006 n. 25).
Gli importi degli assegni sono i medesimi fissati per i lavoratori dipendenti

La domanda deve essere presentata all’INPS dal collaboratore, a partire dal 1° febbraio dell’anno successivo a quello per il quale viene richiesta la prestazione, esclusivamente tramite il servizio on-line dedicato.
L’erogazione della prestazione avviene mediante pagamento diretto da parte dell’INPS per tutto il periodo coperto da specifica contribuzione effettiva e/o figurativa. A tal fine è utile la copertura figurativa relativa ai periodi di congedo di maternità, paternità e congedo parentale (Circ. INPS 18 settembre 2012 n. 114).

L’importo dell’assegno varia, come per i lavoratori dipendenti, in base al numero dei componenti, alla tipologia e al reddito complessivo percepito dal nucleo stesso, secondo quanto stabilito nelle tabelle reddituali pubblicate ogni anno.