Decreto Legge del 16 03 2020 – Congedo parentale o voucher baby-sitting

Di seguito sintetizziamo il congedo straordinario previsto dal D.L. n. 18 de 17 marzo, c.d. “cura Italia”.

Il decreto “cura Italia” all’art. 23 prevede un congedo con relativa indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i co.co.co e gli autonomi iscritti alla gestione separata.

In particolare, a partire dal 5 marzo 2020, i suddetti lavoratori, con figli di età inferiore a 12 anni, potranno usufruire di un congedo continuativo o frazionato della durata massima di 15 giorni.

Ai lavoratori dipendenti del settore privato sarà riconosciuta, per la durata del congedo, un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata sulla retribuzione media giornaliera del periodo di paga immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo.

Ai genitori lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.

La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

Può usufruire del congedo solo un genitore e a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito.

I genitori possono scegliere, in alternativa al congedo, la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro.

Infine, ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dell’attività scolastica, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

L’INPS ha emanato in data 24/03/2020 la Circolare n. 44 contente le istruzioni per la compilazione della domanda per ottenere il voucher di baby-sitting. 

Con il messaggio INPS n. 1416 del 30/03/2020 sono state attivate le procedure on-line per la presentazione delle domande relative ai congedi per l’emergenza COVID-19. 

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