FONDO INVESTIMENTI INNOVATIVI AGRICOLTURA
- 9 Maggio 2022
- Posted by: Studio Moccia
- Categoria: Finanziaria
A partire dalle ore 10:00 del 23 maggio e fino alle ore 17:00 del 23 giugno 2022, le micro, piccole e medie imprese agricole potranno richiedere le agevolazioni del Fondo per gli Investimenti Innovativi in Agricoltura. Il provvedimento si rivolge alle imprese agricole attive nel settore della produzione agricola primaria, della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli.
La misura, con una dotazione di 5 milioni di euro, mette a disposizione incentivi nella forma di contributo a fondo perduto per l’acquisto e l’installazione di nuovi beni strumentali, materiali e immateriali, che dovranno essere utilizzati esclusivamente nelle sedi o negli stabilimenti delle imprese situate sul territorio nazionale.
La concessione delle agevolazioni avviene sulla base di una procedura valutativa a sportello del decreto legislativo n.123/1998.
I BENEFICIARI
Alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le imprese devono:
- essere di micro, piccola e media dimensione, secondo la classificazione contenuta nell’Allegato I al regolamento ABER;
- essere regolarmente costituite e iscritte come attive nel Registro delle imprese – sezione speciale imprese agricole – della Camera di commercio territorialmente competente;
- avere la sede legale o un’unità locale ubicata sul territorio nazionale;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- non essere in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata all’articolo 2, punto 14, del regolamento ABER;
- non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegittimi o incompatibili dalla Commissione europea.
LE AGEVOLAZIONI
Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo a fondo perduto, nella misura del 30% delle spese ammissibili, ovvero del 40% nel caso di spese riferite all’acquisto di beni strumentali, materiali o immateriali, compresi negli allegati A o B della legge n. 232/2016.
Le stesse possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche «de minimis», nei limiti previsti dall’articolo 8 del regolamento ABER ma non devono essere cumulate con i pagamenti di cui agli articoli 81, paragrafo 2, e 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione agli stessi costi ammissibili, quando tale cumulo dia luogo a un’intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti dal regolamento ABER.
Le agevolazioni sono riconosciute nel limite di 20.000 euro per soggetto beneficiario.
SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di:
- beni materiali strumentali, ivi inclusi quelli di cui all’allegato A della legge n. 232/2016, riportati nell’allegato n. 1 del decreto 30 luglio 2021;
- beni immateriali strumentali inclusi nell’allegato B della legge n. 232/2016 e riportati nell’allegato n. 2 del decreto 30 luglio 2021.
Ai fini dell’ammissibilità, le spese devono:
- essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione e in tempo utile ai fini del rispetto del termine di presentazione della richiesta di erogazione;
- essere relative a beni strumentali allo svolgimento dell’attività d’impresa, nuovi di fabbrica, acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente e alle normali condizioni di mercato, utilizzati esclusivamente presso la sede legale o l’unità locale ubicate sul territorio nazionale come indicato nella domanda di agevolazione e caratterizzati da autonomia funzionale, fatti salvi i beni strumentali che integrano, con nuovi moduli, l’impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell’ambito del ciclo produttivo dell’impresa;
- essere pagate esclusivamente attraverso conti correnti intestati all’impresa beneficiaria e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura.
L’investimento relativo all’acquisizione dei beni deve:
- essere inerente alla trasformazione di prodotti agricoli o alla commercializzazione di prodotti agricoli;
- essere avviato successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Per data di avvio si intende la data individuata all’articolo 2, punto 15, del regolamento ABER;
- essere ultimato entro 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione. Per data di ultimazione si intende la data dell’ultimo titolo di spesa dichiarato ammissibile;
- essere mantenuto, per almeno 3 anni dalla data di erogazione del saldo del contributo o, se successiva, dalla data di installazione dell’ultimo bene agevolato, nel territorio della regione in cui è ubicata la sede legale o l’unità locale agevolata. Nel caso in cui, nei suddetti 3 anni, alcuni beni strumentali diventino obsoleti o inutilizzabili, è possibile procedere, previa comunicazione al Ministero, alla loro sostituzione.
Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese relative a beni usati, quelle sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria e quelle ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 500 euro al netto dell’IVA. L’IVA rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente ed effettivamente sostenuta dall’impresa beneficiaria e dalla stessa non recuperabile.
Le spese ammissibili per le quali viene richiesto il contributo non possono essere di importo inferiore a 5.000 euro.
TERMINI E MODALITA’ DI INVIO DELLA DOMANDA
Le domande possono essere presentate esclusivamente tramite PEC, inviando il modulo di domanda allegato al decreto, debitamente compilato in tutte le sue parti, all’indirizzo contributofia@pec.mise.gov.it a partire dalle ore 10:00 del 23 maggio e fino alle ore 17:00 del 23 giugno 2022.
Le modalità di richieste di erogazione del contributo invece, che vanno trasmesse ad Invitalia anch’esse esclusivamente tramite PEC, inviando il modulo di richiesta di erogazione allegato al provvedimento debitamente compilato in tutte le sue parti, all’indirizzo contributofia@pec.mise.gov.it, a seguito dell’integrale pagamento delle spese rendicontate, a partire dal 30 settembre 2022 ed entro il 30 settembre 2023.
ALLEGATI
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