Indennità di disoccupazione per gli iscritti alla gestione separata

Dal 1° luglio 2017 (art. 7 L. 81/2017), anche ai co.co.co (esclusi amministratori, sindaci e revisori), nonché agli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, è riconosciuta un’indennità di disoccupazione denominata DIS-COLL.

A decorrere dal 5 settembre 2019 (art. 2 DL 101/2019 conv. in L. 128/2019), l’indennità spetta in presenza dei seguenti requisiti (che occorre possedere congiuntamente):

  • essere al momento della domanda di prestazione, stato di disoccupazione;
  • presenza di almeno 1 mese di contribuzione alla Gestione separata nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la cessazione dal lavoro fino alla cessazione stessa.

DECORRENZA E DURATA

La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà di quelli di contribuzione accreditati nel periodo compreso tra il 1o gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione del lavoro e l’evento stesso. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. La DISCOLL non può in ogni caso superare la durata massima di 6 mesi.

La DIS-COLL decorre:

  • dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di collaborazione se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno;
  • dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se è presentata oltre l’ottavo giorno successivo alla cessazione;
  • dall’ottavo giorno successivo alla fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera, se la domanda è presentata durante il periodo di maternità o degenza ospedaliera indennizzati;
  • dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se è presentata dopo il termine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera ma comunque entro i termini di legge.

IMPORTO DELL’INDENNITA’

La misura della DIS-COLL è pari, per il 2020, al 75% del reddito medio mensile quando questo è pari a o inferiore a €1.227,50, mentre se il reddito è superiore a tale soglia, la misura è incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e l’importo di €1.227,50.

In ogni caso, l’importo della DIS-COLL non può essere superiore a 1.335,40 mensili. Inoltre, l’indennità si riduce del 3% ogni mese a partire dal primo giorno del 4° mese di fruizione.

La domanda di fruizione dell’indennità DISCOLL deve essere presentata all’INPS in via telematica entro 68 giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio. La presentazione all’INPS della domanda DISCOLL equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro ed è trasmessa dall’INPS all’ANPAL, ai fini dell’inserimento del soggetto nel sistema informativo unitario delle politiche attive.

Il diritto alla DIS-COLL si perde in caso di nuova occupazione o di avvio di un’attività lavorativa autonoma.