Indennità di malattia per gli iscritti alla gestione separata

 

FONTI:

 

  • 1, c. 788, L. 296/2006;
  • INPS 13 maggio 2013 n. 77

I collaboratori hanno diritto ad un’indennità giornaliera di malattia a carico dell’INPS entro un limite massimo di giorni pari a 1/6 della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a 20 giorni nell’arco dell’anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a 4 giorni.
Sono indennizzabili per l’intera durata, compresi i primi 3 giorni di malattia, gli eventi che configurino continuazione o ricaduta rispetto ad una precedente malattia. A tal fine, in caso di eventi di durata inferiore a 4 giorni, il collaboratore deve comunque inviare o presentare (rispettivamente all’INPS ed al committente) il certificato e l’attestato di malattia.
La prestazione è autonoma ed aggiuntiva rispetto all’indennità prevista per i casi di degenza ospedaliera (v. n. 7240 e s.).

Il numero di giornate indennizzabili per le malattie che si verificano in uno stesso anno solare non può superare il limite massimo annuale di 61 giorni (pari ad 1/6 di 365). 

L’indennità spetta per tutte le giornate di malattia (purché non sanzionate), comprese le festività, fino al raggiungimento del limite indennizzabile per evento o per anno solare.

Condizioni

 L’indennità viene corrisposta a condizione che:

– sia stato accreditato almeno un mese di contribuzione nella Gestione separata nei 12 mesi precedenti la data di inizio della malattia – nell’anno solare che precede quello in cui è iniziato l’evento, il reddito individuale assoggettato a contribuzione non sia superiore al 70% del massimale contributivo annuo (pertanto, per gli eventi insorti nel 2020, il limite di reddito non può superare il 70% del massimale 2019, cioè € 102.543,00);
– vi sia effettiva astensione dall’attività lavorativa (sussistente al momento del verificarsi dell’evento morboso).

La misura della prestazione è pari al 50% dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera (vedi articolo degenza ospedaliera).

Domanda

Il collaboratore deve ottenere il certificato di malattia dal medico curante, il quale provvede a trasmetterlo direttamente all’INPS. Il datore di lavoro riceve e può visualizzare l’attestato tramite i servizi messi a disposizione dall’Istituto. Se la trasmissione telematica non è possibile, il collaboratore entro 2 giorni dal rilascio deve inviare il certificato cartaceo all’INPS e l’attestato al datore di lavoro (pena la perdita del diritto all’indennità di malattia per ogni giorno di ingiustificato ritardo). 
Il collaboratore deve inoltre trasmettere in via telematica apposita domanda di indennità di malattia all’INPS entro il termine di prescrizione di un anno, calcolato dal giorno successivo alla fine della malattia.

Per quanto riguarda le fasce orarie di reperibilità ed il controllo dello stato di malattia, l’INPS è abilitato a disporre – d’ufficio o su richiesta del committente (e solo su richiesta di quest’ultimo in caso di eventi di durata inferiore ai 4 giorni) – l’effettuazione di visite domiciliari e/o ambulatoriali.