Licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo – D.L. 14.08.2020 n. 104

Ai datori di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, che non abbiano integralmente fruito dei nuovi trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero del nuovo esonero dal versamento dei contributi previdenziali, resta precluso la facoltà di recedere dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 L. 604/1966 (licenziamento per motivi economici-organizzativi).

Le preclusioni e le sospensioni non si applicano nelle ipotesi di:

  • licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione e fallimenti;
  • accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento NASPI (art. 1 D. Lgs. 22/2015).