Nuovi trattamenti Cigo, assegno ordinario e Cig in deroga – D.L. 14.08.2020 n. 104

I datori di lavoro che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga (artt. da 19 a 22-quinquies D.L.18/2020) per una durata massima di 9 settimane, incrementate di ulteriori 9 settimane.

Le complessive 18 settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13.07.2020 e il 31.12.2020. Non è più possibile richiedere eventuali settimane di CIG, assegno ordinario e CIG in deroga riferiti ai precedenti decreti (“Decreto cura Italia” e “Decreto Rilancio”).
Inoltre, i periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle prime 9 settimane delle 18 previste dal “decreto agosto”.

Le ulteriori 9 settimane di trattamenti sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già intera-mente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane, decorso il periodo autorizzato. I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relative alle ulteriori 9 settimane versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari:

  1. al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sopensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
  2. al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.