IL REGIME FISCALE DEL PREMIO DI RISULTATO

I premi di risultato rappresentano una forma variabile di retribuzione che ha lo scopo di valorizzare la produttività del lavoro e più in generale di incentivare le risorse umane dell’impresa che concorrono al raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Attraverso questo strumento, il datore di lavoro potrà infatti migliorare le performance aziendali e individuare gli obiettivi da raggiungere mentre il lavoratore potrà aumentare il proprio reddito e partecipare attivamente ai risultati dell’impresa.

IL TRATTAMENTO FISCALE DEI PREMI DI RISULTATO

I premi di risultato concorrono a determinare l’imponibile su cui calcolare i contributi previdenziali ed assistenziali e quello relativo al reddito di lavoro dipendente, con conseguente assoggettamento ad imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali regionali e comunali.

Infatti, secondo l’art. 51 comma 1 del TUIR, qualsiasi somma e valori in genere, a qualunque titolo percepiti, costituiscono reddito da lavoro dipendente. Di conseguenza, anche l’erogazione di somme a titolo di premio di risultato, produttività e similari, rappresenta normalmente un elemento sul quale vanno calcolati i contributi previdenziali ed assistenziali per il datore di lavoro ed il lavoratore ed imponibile ai fini IRPEF per quest’ultimo.

Fino al 2016, il costo del lavoro sostenuto dai datori di lavoro sui premi poteva essere anche più del doppio rispetto al netto ricevuto dal lavoratore. Con la L. 208/2015 tuttavia, il legislatore ha introdotto un regime agevolato a cui assoggettare i premi di risultato erogati dal datore di lavoro ai dipendenti che ha consentito una notevole riduzione del carico fiscale sulle somme corrisposte o la possibilità di escluderle integralmente dagli imponibili fiscali e contributivi; in particolare, l’agevolazione di base è di natura fiscale e consiste nell’assoggettamento dei premi di risultato e delle somme corrisposte ai lavoratori mediante partecipazione agli utili ad una imposta sostitutiva dell’IRPEF in misura pari al 10%.

Il vantaggio è rappresentato dalla minore aliquota di imposta rispetto a quella IRPEF del corrispondente scaglione in cui si colloca il reddito del lavoratore interessato e l’esclusione delle somme corrisposte dalle addizionali regionali e comunali.

Limitatamente all’anno 2023, la L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), ha previsto che l’aliquota dell’imposta sostitutiva passi dal 10% al 5%: ai fini del godimento dell’aliquota ridotta occorre che il lavoratore dipendente privato abbia conseguito nell’anno precedente alla percezione del bonus un reddito non superiore ad 80.00€.

REQUISITI PER L’EROGAZIONE AGEVOLATA DEI PREMI

I premi di risultato, per rientrare all’interno del regime fiscale agevolato, devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all’art. 51 D.Lgs. 81/2015; a tal fine, non tutti i contratti collettivi possono consentire l’accesso alle agevolazioni in quanto il citato art. 51 prevede che gli accordi debbano essere stipulati esclusivamente dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalla loro rappresentanza sindacale unitaria.

Nell’ipotesi di assenza di rappresentanze sindacali aziendali, è stato chiarito  che l’azienda potrà comunque recepire il contratto collettivo territoriale di settore e, conseguentemente, al ricorrere delle condizioni richieste, applicare l’imposta sostitutiva sui premi di risultato erogati in esecuzione di tale contratto territoriale.

Qualora, invece, non sia stato stipulato un contratto territoriale di settore, l’azienda potrà adottare il contratto territoriale che ritiene più aderente alla propria realtà produttiva, dandone comunicazione ai lavoratori, il quale sarà recepito non solo per la previsione agevolativa ma anche per la regolamentazione di altri aspetti del rapporto di lavoro intercorrenti tra l’azienda medesima e i dipendenti.

Accanto a quanto appena descritto, vi è poi un ulteriore requisito non meno importante: i contratti collettivi dovranno prevedere specifici criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.

Essi potranno essere rappresentati, ad esempio:

  • dall’aumento della produzione;
  • da risparmi dei fattori produttivi;
  • dal miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato.

Il contratto collettivo deve altresì prevedere un congruo periodo per la misurazione e la verifica dei risultati il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati.

Infine, per l’applicazione del regime fiscale agevolato è necessario che tali obiettivi incrementali alla base della maturazione del premio siano previamente definiti dal contratto e siano conseguiti successivamente alla stipula dello stesso.