Bonus carburante ex art. 2 DL n. 21/2022

BUONI CARBURANTE AI DIPENDENTI

L’articolo 2 del decreto-legge 21/2022 aveva disposto, per l’anno 2022, che l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorreva alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Dunque i buoni carburante erano esenti da imposizione contributiva e fiscale.

Con il Decreto Trasparenza approvato dal governo Meloni, viene riproposta, per il periodo da gennaio a marzo 2023, l’esenzione già fissata per l’anno 2022 nei limiti sempre di €200 per lavoratore. I buoni carburante tuttavia, come indicato dall’Agenzia delle Entrate, potranno essere spesi anche dopo il 31 marzo 2023.

In analogia con quanto avvenuto nel 2022, la somma di 200€ erogata a titolo di buoni carburante è indipendente e aggiuntiva rispetto all’importo massimo annuale di 258,23€ erogabile a titolo di welfare aziendale esente da tassazione.