DECRETO AIUTI BIS: 600 € ESENTI DA CONTRIBUZIONE E TASSAZIONE PER RIMBORSO UTENZE DOMESTICHE

IL PROVVEDIMENTO

E’ dal decreto legge Aiuti-bis che arriva una novità molto importante nel panorama dei fringe benefits concessi ai lavoratori dipendenti.

Il decreto stabilisce infatti che, solamente e per l’intero anno 2022, sono esenti dal reddito da lavoro dipendente (e quindi da imponibile previdenziale e fiscale) i beni e i servizi attribuiti dal datore di lavoro ai dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dallo stesso per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di 600,00€ annui; in precedenza il tetto massimo era di 258,23€ ed è palese dunque la volontà del governo di attenuare gli effetti della crisi in corso sul fronte energetico.

Con questa novità, dunque, trovano ingresso nell’esenzione prevista dall’articolo 51 comma 3 del Tuir anche le somme di denaro, anticipate o rimborsate dal datore, per il pagamento delle utenze domestiche dei lavoratori dipendenti. Prima della modifica, i fringe benefits ricompresi nel regime di esenzione erano costituiti soltanto da “beni ceduti e servizi prestati” senza alcun riferimento alle somme di denaro: il decreto dunque segna un punto di discontinuità rilevante.

Dal lato del datore di lavoro il costo sostenuto per l’assegnazione dei fringe benefits e per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche è integralmente deducibile dal reddito a patto che il datore stesso dimostri la destinazione d’uso di quelle risorse. Infatti, in merito all’anticipo o al rimborso delle spese relative alle utenze domestiche, al fine di applicare l’esenzione come sostituto d’imposta, il datore di lavoro dovrà acquisire e conservare idonea documentazione che attesti che le somme erogate o rimborsate siano state impiegate per lo scopo prefissato.

L’esenzione si applica anche quando i fringe benefits sono assegnati attraverso i voucher: in questo caso, per l’anticipo o il rimborso delle spese per le utenze domestiche, non si potrà ricorrere ai voucher dal momento che questi costituiscono una modalità di erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi e non anche di somme di denaro.

DESTINATARI

L’esenzione è rivolta ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato o determinato. Sarebbero escluse le altre forme contrattuali come, per esempio, i contratti a progetto, titolari di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente.

L’attribuzione dei benefits potrà avvenire su base volontaria e senza necessità di forma scritta mentre, per quanto concerne i piani di welfare aziendali, qualora vi fosse un valore nominale annuo spettante a ciascun dipendente, non è prevista alcuna modifica: solo se i servizi di welfare sono indicati puntualmente nel piano sarà possibile procedere a modifiche per potenziarli.

ARCO TEMPORALE

La misura trova applicazione limitatamente al periodo d’imposta 2022 e potrà essere riconosciuta secondo il principio della “cassa allargata”, ossia entro il 12 gennaio del 2023. Il raddoppio dell’esenzione può ritenersi cumulabile con l’esenzione del bonus carburante, esente, per l’anno 2022, nel limite di 200 € a lavoratore. Ogni lavoratore potrà quindi quest’anno ricevere in busta paga fino ad € 800 netti esenti da contribuzione e tassazione. E conseguentemente il datore di lavoro non avrà il costo del lavoro dato dalla contribuzione previdenziale INPS conto datore di lavoro (risparmio di circa 450 € a lavoratore).